Art. 4

Periodi di chiusura per i pescherecci con reti a circuizione che praticano la pesca di tonnidi tropicali

In vigore dal 20 gen 2021
Periodi di chiusura per i pescherecci con reti a circuizione che praticano la pesca di tonnidi tropicali 1.   Per attuare la chiusura delle attività di pesca per i pescherecci con reti a circuizione, ogni Stato membro: a) comunica alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, quale dei due periodi di chiusura, dal 29 luglio all’8 ottobre o dal 9 novembre al 19 gennaio, è applicabile ai propri pescherecci. La Commissione notifica al segretariato dell’IATTC, entro il 15 luglio di ogni anno, il periodo di chiusura applicabile; b) informa della chiusura tutte le parti interessate del suo settore tonniero; c) informa la Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, di aver intrapreso le suddette misure; d) garantisce che, per l’intera durata della chiusura, tutte le navi con reti a circuizione battenti la propria bandiera non svolgano attività di pesca nella zona della convenzione. 2.   Se un peschereccio dell’Unione non è in grado di salpare al di fuori del periodo di chiusura applicabile di cui al paragrafo 1, lettera a), per cause di forza maggiore consistenti in un’avaria del peschereccio sopraggiunta nel corso di un’operazione di pesca per guasto meccanico o strutturale, incendio o esplosione, per un periodo di almeno 75 giorni consecutivi, lo Stato membro può inviare alla Commissione una richiesta di deroga dal periodo di chiusura, unitamente alla documentazione necessaria a comprovare che il peschereccio non ha preso il mare per cause di forza maggiore. La richiesta è inviata alla Commissione entro e non oltre due settimane dalla cessazione della causa di forza maggiore. La Commissione valuta la richiesta e, se del caso, la inoltra al segretariato dell’IATTC affinché la esamini entro e non oltre un mese dalla cessazione della causa di forza maggiore. 3.   Quando la Commissione comunica allo Stato membro l’approvazione da parte dell’IATTC della richiesta di cui al paragrafo 2: a) il peschereccio che non ha osservato un periodo di chiusura nello stesso anno in cui si è verificata la causa di forza maggiore osserva un periodo di chiusura ridotto di 40 giorni consecutivi in uno dei due periodi di chiusura previsti per tale anno invece del periodo di chiusura completo di cui al paragrafo 1, lettera a), e la Commissione comunica immediatamente al segretariato dell’IATTC il periodo di chiusura prescelto; oppure b) il peschereccio che ha già osservato un periodo di chiusura nello stesso anno in cui si è verificata la causa di forza maggiore osserva un periodo di chiusura ridotto di 40 giorni consecutivi nell’anno successivo, in uno dei due periodi di chiusura previsti per tale anno, che deve essere comunicato alla Commissione entro e non oltre il 15 luglio di tale anno. 4.   Il peschereccio che beneficia della deroga di cui al paragrafo 3 deve avere a bordo un osservatore autorizzato. 5.   Oltre alla chiusura di cui al paragrafo 1, la pesca dei tonnidi tropicali nella zona compresa tra 96° e 110° O e tra 4° N e 3° S è chiusa dal 9 ottobre all’8 novembre di ogni anno.
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