Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 gen 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «convenzione»: convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali instituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica; 2) «zona della convenzione»: zona geografica alla quale si applica la convenzione, descritta all’articolo III di quest’ultima; 3) «specie IATTC»: stock di tonnidi e specie affini e di altre specie ittiche catturate da navi che praticano la pesca di tonnidi e specie affini nella zona della convenzione; 4) «peschereccio dell’Unione»: qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato membro, utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le navi ausiliarie, le navi officina, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer; 5) «parte contraente»: parte contraente della convenzione; 6) «rete a circuizione»: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete; 7) «tonnidi tropicali»: tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato; (8) «boa di raccolta dati»: dispositivo galleggiante, derivante o fisso, utilizzato da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca, e di cui è stata data notifica al segretariato dell’IATTC; 9) «dispositivo di concentrazione del pesce» o «FAD» (fish aggregating device): dispositivo ancorato, derivante, galleggiante o sommerso, calato o monitorato dal peschereccio, anche mediante boe radio o satellitari, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio in operazioni di pesca con reti a circuizione; 10) «interagire/interazione» con una boa di raccolta dati: operazione consistente, ad esempio, nel circuitare la boa con un attrezzo da pesca, legarvi o fissarvi il peschereccio, l’attrezzo da pesca o qualsiasi parte o componente del peschereccio o tagliare la fune di ancoraggio della boa; 11) «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 12) «CSC»: comitato scientifico consultivo istituito a norma dell’articolo XI della convenzione; 13) «trasbordo»: scarico da un peschereccio ad un altro di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo del primo; 14) «registro regionale delle navi»: registro delle navi dell’IATTC; 15) «risoluzione»: misure vincolanti adottate dall’IATTC ai sensi dell’articolo VII della convenzione; 16) «modulo IATTC di dichiarazione di trasbordo»: documento figurante nell’allegato 2 della risoluzione C-12-07; 17) «osservatore»: persona autorizzata e abilitata da uno Stato membro o da una parte contraente a osservare, monitorare e raccogliere informazioni a bordo di un peschereccio; 18) «palangaro»: attrezzo da pesca formato da un cavo principale (trave) al quale sono attaccati spezzoni di filo (braccioli) dotati di numerosi ami; la lunghezza dei braccioli e la loro distanza sul trave variano in funzione della specie bersaglio; 19) «palangaro per squali»: palangaro a trave unico attaccato alla lima dei galleggianti o direttamente ai galleggianti, utilizzato per catturare squali, come mostra la figura 1 della risoluzione C-16-05; 20) «amo circolare di grandi dimensioni»: amo con la punta girata all’indietro perpendicolarmente al gambo a formare generalmente un cerchio o un ovale e inclinata di non oltre 10 gradi; 21) «accordo»: accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP); 22) «pozzo sigillato»: qualsiasi spazio a bordo di un peschereccio destinato al congelamento, alla conservazione o all’immagazzinamento del pescato, il cui accesso sia stato bloccato allo scopo di impedirne l’utilizzo per dette finalità; 23) «WCPFC»: Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale istituita a norma della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (14); 24) «zona di sovrapposizione»: zona geografica di sovrapposizione delle competenze tra la IACCT e la WCPFC. Corrisponde alla parte di Oceano Pacifico delimitata dalle linee seguenti: il parallelo 50° S, dall’intersezione con il meridiano 150° O fino all’intersezione con il meridiano 130° O, e il parallelo 4° S, dall’intersezione con il meridiano 150° O fino all’intersezione con il meridiano 130° O.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/56) — Testo vigente | Portale Normativo