Art. 26
Segnalazione dell’IATTC relativa a una presunta inosservanza
In vigore dal 20 gen 2021
Segnalazione dell’IATTC relativa a una presunta inosservanza
1. La Commissione trasmette senza ritardo allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dal segretariato dell’IATTC relative a una presunta inosservanza della convenzione o delle risoluzioni da parte di tale Stato membro o di un peschereccio dell’Unione.
2. Lo Stato membro avvia un’indagine in relazione alla presunta inosservanza e comunica alla Commissione le risultanze di tale indagine nonché le azioni intraprese per risolvere eventuali problemi di non conformità almeno 75 giorni prima della riunione annuale del comitato incaricato di esaminare l’attuazione delle misure («comitato di conformità»).
3. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC almeno 60 giorni prima della riunione del comitato di conformità.
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