Art. 21

Sistema di gestione della qualità

In vigore dal 19 ago 2020
Sistema di gestione della qualità 1.   Il ricondizionatore istituisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità per le attività di ricondizionamento. 2.   Il sistema di gestione della qualità garantisce il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e delle prescrizioni applicabili al ricondizionamento di cui al regolamento (UE) 2017/745. 3.   Il sistema di gestione della qualità comprende l’organizzazione di tutte le fasi di ricondizionamento e riguarda almeno i seguenti aspetti: a) la strategia per il rispetto della normativa; b) le procedure per ciascuna fase del ciclo di ricondizionamento; c) la descrizione delle responsabilità, del personale addetto al ricondizionamento (compiti, qualifiche, formazione e formazione continua) e dei locali; d) l’elaborazione e il mantenimento della documentazione tecnica di cui all’; e) il controllo dei documenti e delle comunicazioni riguardanti le attività di ricondizionamento; f) il controllo delle registrazioni riguardanti le attività di ricondizionamento; g) la segnalazione degli incidenti, la gestione delle azioni correttive e preventive e la verifica della loro efficacia; h) la gestione del rischio; i) il sistema di tracciabilità, comprese le procedure per lo smaltimento o la restituzione al ricondizionatore esterno dei dispositivi monouso ricondizionati non appartenenti all’istituzione sanitaria; j) gli audit interni ed esterni; k) le condizioni contrattuali con soggetti esterni che partecipano alle attività di ricondizionamento.
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