Art. 9

Documentazione tecnica

In vigore dal 19 ago 2020
Documentazione tecnica 1.   Il ricondizionatore dispone di una documentazione tecnica sulle sue attività di ricondizionamento che comprende: a) le procedure di controllo e monitoraggio periodico dei locali e delle attrezzature di cui all’, paragrafi 5 e 6; b) qualsiasi decisione relativa al fatto di essere in grado o meno di ricondizionare un tipo di dispositivo monouso. 2.   Il ricondizionatore dispone anche di una documentazione tecnica specifica per ciascun modello di dispositivo monouso, fabbricato dallo stesso fabbricante, quale identificato dal suo identificativo del dispositivo nel sistema di identificazione unica del dispositivo («UDI-DI»). La documentazione tecnica comprende: a) i risultati della determinazione del ciclo e delle procedure di ricondizionamento di cui all’; b) le azioni da intraprendere nel caso in cui una o più fasi del ciclo di ricondizionamento non siano state eseguite. 3.   La documentazione tecnica specifica per ciascun modello di dispositivo monouso fabbricato dallo stesso fabbricante, quale identificato dal suo UDI-DI, conservata dalle istituzioni sanitarie comprende altresì: a) i risultati della valutazione dell’idoneità del dispositivo monouso al ricondizionamento di cui all’ e i dati e le informazioni utilizzati per stabilire che la sicurezza e le prestazioni del dispositivo ricondizionato saranno equivalenti a quelle del dispositivo monouso d’origine; b) i risultati del processo di monitoraggio di cui all’; c) la descrizione del sistema di tracciabilità del dispositivo monouso dal primo utilizzo fino al suo ultimo riutilizzo; d) la descrizione del sistema di segnalazione di incidenti gravi conformemente all’; e) la descrizione del sistema di identificazione e di smaltimento del dispositivo monouso in caso di mancata conformità ad aspetti di funzionalità, prestazioni o sicurezza prima o durante il riutilizzo. 4.   La documentazione tecnica è conservata per 10 anni dopo l’ultimo riutilizzo del dispositivo monouso.
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Documentazione tecnica (Art. 9 Regolamento (UE) 2020/1207) — Testo vigente | Portale Normativo