Art. 8

Numero massimo di cicli di ricondizionamento

In vigore dal 19 ago 2020
Numero massimo di cicli di ricondizionamento 1.   Ciascun ricondizionamento conforme all’ è conteggiato come un unico ciclo di ricondizionamento. Ogni ciclo di ricondizionamento di un dispositivo monouso è conteggiato per determinare il numero massimo di cicli di ricondizionamento, anche qualora un dispositivo monouso non sia stato riutilizzato su un paziente in seguito al ricondizionamento. 2.   L’istituzione sanitaria, se applicabile insieme al ricondizionatore esterno, stabilisce il numero massimo di cicli di ricondizionamento che possono essere applicati al dispositivo monouso ricondizionato durante i quali le prestazioni e la sicurezza di tale dispositivo rimangono equivalenti a quelle del dispositivo monouso d’origine. 3.   Una volta raggiunto il numero massimo di cicli di ricondizionamento, il dispositivo monouso ricondizionato è smaltito.
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Numero massimo di cicli di ricondizionamento (Art. 8 Regolamento (UE) 2020/1207) — Testo vigente | Portale Normativo