Art. 22

Audit annuale

In vigore dal 19 ago 2020
Audit annuale 1.   Il ricondizionatore effettua almeno un audit esterno indipendente annuale relativo alle attività di ricondizionamento. Il rapporto di audit è messo a disposizione dell’organismo notificato competente per la certificazione del ricondizionatore a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/745 e, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il ricondizionatore. 2.   Il processo di ricondizionamento e il sistema di gestione della qualità sono sottoposti a revisione secondo le necessità, sulla base dei risultati dell’audit esterno indipendente. 3.   Il rapporto di audit e la documentazione relativa alle eventuali azioni di seguito sono conservati per un periodo di cinque anni.
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Audit annuale (Art. 22 Regolamento (UE) 2020/1207) — Testo vigente | Portale Normativo