Art. 32

Prescrizioni supplementari che devono essere soddisfatte dagli stabilimenti di origine di ungulati destinati a uno stabilimento confinato ai sensi della deroga di cui all’articolo 31

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni supplementari che devono essere soddisfatte dagli stabilimenti di origine di ungulati destinati a uno stabilimento confinato ai sensi della deroga di cui all’ L’autorità competente di uno Stato membro di destinazione autorizza deroghe ai sensi dell’ solo per le partite di ungulati che soddisfano le seguenti condizioni supplementari: a) il proprietario, o una persona fisica che lo rappresenta, ha presentato in precedenza una domanda di deroga specifica ai sensi dell’ all’autorità competente dello Stato membro di destinazione e lo Stato membro di destinazione ha rilasciato tale autorizzazione dopo aver effettuato una valutazione del rischio da cui sia risultato che l’introduzione di tale partita di ungulati non comporterebbe un rischio per la sanità animale nell’Unione; b) gli ungulati sono stati sottoposti a quarantena nel paese terzo o territorio di origine, sotto la supervisione dell’autorità competente, per il tempo necessario a soddisfare le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale di cui agli : i) in locali riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine degli ungulati; ii) conformemente alle modalità precisate nell’autorizzazione di cui alla lettera a), che devono fornire almeno le stesse garanzie di quelle previste dall’, paragrafi 2 e 4, e dagli ; c) gli ungulati devono essere sottoposti a quarantena nello stabilimento confinato di destinazione per un periodo almeno pari a sei mesi dalla data di ingresso nell’Unione e nel corso di tale periodo l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può intraprendere le azioni previste all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare alle lettere a), d) e k).
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Prescrizioni supplementari che devono essere soddisfatte dagli stabilimenti di origine di ungulati destinati a uno stabilimento confinato ai sensi della deroga di cui all’articolo 31 (Art. 32 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo