Art. 30.tit_1

Condizioni applicabili agli stabilimenti confinati di origine degli ungulati nei paesi terzi o territori ai fini dell’articolo 29

In vigore dal 30 gen 2020
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Condizioni applicabili agli stabilimenti confinati di origine degli ungulati nei paesi terzi o territori ai fini dell’articolo 29 (Art. 30.tit_1 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo