Art. 138
Ungulati selvatici da cui sono ottenute le carni fresche
In vigore dal 30 gen 2020
Ungulati selvatici da cui sono ottenute le carni fresche
L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati selvatici è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali che soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
sono stati abbattuti a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con un paese terzo, un territorio o una loro zona che all’epoca non erano elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie di ungulati selvatici;
b)
sono stati abbattuti in un’area con un raggio di 20 km all’interno della quale, nei 60 giorni precedenti l’abbattimento, non sono stati segnalati casi di malattie di cui all’allegato XXIV, parte A.
Storico versioni
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