Art. 139

Centro di lavorazione della selvaggina da cui provengono le carni fresche di ungulati selvatici

In vigore dal 30 gen 2020
Centro di lavorazione della selvaggina da cui provengono le carni fresche di ungulati selvatici L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati selvatici è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute in un centro di lavorazione della selvaggina all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all’allegato XXIV, parte A, nei 30 giorni precedenti la data dell’abbattimento.
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Centro di lavorazione della selvaggina da cui provengono le carni fresche di ungulati selvatici (Art. 139 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo