Art. 141

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di pollame

In vigore dal 30 gen 2020
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di pollame L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che soddisfano le seguenti prescrizioni: a) applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità da almeno sei mesi prima della data di spedizione della partita nell’Unione e tale programma di sorveglianza è conforme alle prescrizioni stabilite: i) nell’allegato II del presente regolamento; o ii) nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); b) sono considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’; c) se hanno effettuato la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che: i) il programma di vaccinazione è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII; ii) il programma di sorveglianza di cui alla lettera a) del presente articolo, in aggiunta alle prescrizioni di cui all’allegato II, è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII, punto 2; iii) si è impegnata a comunicare alla Commissione qualsiasi modifica del programma di vaccinazione nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona; d) sono considerati: i) in caso di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’; ii) in caso di carni fresche di ratiti: — indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’; o — non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’, ma l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni per l’infezione da virus della malattia di Newcastle per quanto riguarda l’isolamento, la sorveglianza e le prove, come stabilito nell’allegato XIV; e) qualora sia effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’autorità competente del paese terzo o territorio ha fornito garanzie che: i) i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o ii) i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame da cui sono state ottenute le carni fresche è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 3, per le carni fresche di pollame originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1; f) si sono impegnati a comunicare alla Commissione le seguenti informazioni dopo la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di un focolaio di infezione da virus della malattia di Newcastle: i) informazioni sulla situazione della malattia entro 24 ore dalla conferma del focolaio iniziale di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle; ii) aggiornamenti regolari sulla situazione della malattia; g) si sono impegnati a inviare al laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle isolati virali dei focolai iniziali di influenza aviaria ad alta patogenicità e di infezione da virus della malattia di Newcastle.
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Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di pollame (Art. 141 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo