Art. 141
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di pollame
In vigore dal 30 gen 2020
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di pollame
L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità da almeno sei mesi prima della data di spedizione della partita nell’Unione e tale programma di sorveglianza è conforme alle prescrizioni stabilite:
i)
nell’allegato II del presente regolamento;
o
ii)
nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);
b)
sono considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’;
c)
se hanno effettuato la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che:
i)
il programma di vaccinazione è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
ii)
il programma di sorveglianza di cui alla lettera a) del presente articolo, in aggiunta alle prescrizioni di cui all’allegato II, è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII, punto 2;
iii)
si è impegnata a comunicare alla Commissione qualsiasi modifica del programma di vaccinazione nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona;
d)
sono considerati:
i)
in caso di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’;
ii)
in caso di carni fresche di ratiti:
—
indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’;
o
—
non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all’, ma l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni per l’infezione da virus della malattia di Newcastle per quanto riguarda l’isolamento, la sorveglianza e le prove, come stabilito nell’allegato XIV;
e)
qualora sia effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’autorità competente del paese terzo o territorio ha fornito garanzie che:
i)
i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o
ii)
i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame da cui sono state ottenute le carni fresche è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 3, per le carni fresche di pollame originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;
f)
si sono impegnati a comunicare alla Commissione le seguenti informazioni dopo la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di un focolaio di infezione da virus della malattia di Newcastle:
i)
informazioni sulla situazione della malattia entro 24 ore dalla conferma del focolaio iniziale di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle;
ii)
aggiornamenti regolari sulla situazione della malattia;
g)
si sono impegnati a inviare al laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle isolati virali dei focolai iniziali di influenza aviaria ad alta patogenicità e di infezione da virus della malattia di Newcastle.
Storico versioni
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