Art. 137

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di ungulati selvatici

In vigore dal 30 gen 2020
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di ungulati selvatici L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati selvatici è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’.
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Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di ungulati selvatici (Art. 137 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo