Art. 140
Periodo di permanenza del pollame
In vigore dal 30 gen 2020
Periodo di permanenza del pollame
L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da pollame che:
a)
è stato tenuto dal momento della schiusa delle uova fino alla macellazione nel paese terzo o territorio di origine, o nella loro zona, delle carni fresche;
o
b)
è stato importato come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti o da uno Stato membro, e l’importazione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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