Art. 140

Periodo di permanenza del pollame

In vigore dal 30 gen 2020
Periodo di permanenza del pollame L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da pollame che: a) è stato tenuto dal momento della schiusa delle uova fino alla macellazione nel paese terzo o territorio di origine, o nella loro zona, delle carni fresche; o b) è stato importato come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti o da uno Stato membro, e l’importazione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.
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Periodo di permanenza del pollame (Art. 140 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo