Art. 142
Stabilimento di origine del pollame
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine del pollame
L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da pollame proveniente da uno stabilimento:
a)
all’interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della macellazione;
b)
che, in caso di carni fresche di ratiti provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle, soddisfa le prescrizioni in materia di sanità animale per i ratiti, le relative uova da cova e le carni fresche di ratiti originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XIV, punto 3, lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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