Art. 31
Deroga all’obbligo di inclusione nell’elenco del paese terzo o territorio e di inclusione nell’elenco dello stabilimento confinato di origine degli ungulati
In vigore dal 30 gen 2020
Deroga all’obbligo di inclusione nell’elenco del paese terzo o territorio e di inclusione nell’elenco dello stabilimento confinato di origine degli ungulati
1. In deroga alle prescrizioni di cui all’, primo comma, e all’, paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati provenienti da stabilimenti di paesi terzi o territori che non soddisfano tali prescrizioni è consentito se le partite sono destinate a uno stabilimento confinato e purché:
a)
circostanze impreviste eccezionali rendano impossibile la conformità a tali prescrizioni;
b)
le partite soddisfino le condizioni di cui all’.
2. Lo Stato membro del luogo di destinazione della partita di cui al paragrafo 1 notifica alla Commissione e agli Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e notifica direttamente al punto di ingresso degli ungulati nell’Unione, le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, prima di qualsiasi eventuale movimento attraverso altri Stati membri e prima dell’arrivo degli ungulati nel loro territorio.
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