Art. 29

Elenco di stabilimenti confinati di origine degli ungulati nei paesi terzi o territori

In vigore dal 30 gen 2020
Elenco di stabilimenti confinati di origine degli ungulati nei paesi terzi o territori 1.   Gli Stati membri possono redigere un elenco di stabilimenti confinati nei paesi terzi o territori dai quali è consentito l’ingresso di ungulati nel loro territorio. Tale elenco precisa le specie di ungulati che possono entrare nel territorio dello Stato membro da ciascuno stabilimento confinato nel paese terzo o territorio. 2.   Gli Stati membri possono inserire nel loro elenco di stabilimenti confinati di cui al paragrafo 1 stabilimenti confinati che figurano già negli elenchi di altri Stati membri. Fatto salvo quanto previsto nel primo comma, gli Stati membri inseriscono uno stabilimento confinato di un paese terzo o territorio nell’elenco di stabilimenti confinati di cui al paragrafo 1 solo dopo l’esito favorevole di una valutazione completa basata sui seguenti elementi: a) lo stabilimento confinato deve soddisfare le prescrizioni per il riconoscimento da parte dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine di cui all’; b) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine deve aver fornito informazioni sufficienti a garantire che lo stabilimento confinato soddisfa le prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti confinati di cui all’. 3.   Gli Stati membri mantengono aggiornati gli elenchi di stabilimenti confinati di cui al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell’eventuale sospensione o revoca del riconoscimento rilasciato dall’autorità competente di un paese terzo o territorio di origine di cui all’ o dall’autorità competente di un altro Stato membro. 4.   Gli Stati membri pubblicano gli elenchi di cui al paragrafo 1 sui propri siti web.
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Elenco di stabilimenti confinati di origine degli ungulati nei paesi terzi o territori (Art. 29 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo