Art. 27

Prescrizioni in materia di sanità animale non applicabili agli ungulati destinati a stabilimenti confinati

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni in materia di sanità animale non applicabili agli ungulati destinati a stabilimenti confinati Gli non si applicano alle partite di ungulati, ad eccezione degli equini, che entrano nell’Unione alle condizioni stabilite agli articoli da 28 a 34.
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Prescrizioni in materia di sanità animale non applicabili agli ungulati destinati a stabilimenti confinati (Art. 27 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo