Art. 11
Periodo di permanenza richiesto per gli animali terrestri detenuti
In vigore dal 30 gen 2020
Periodo di permanenza richiesto per gli animali terrestri detenuti
L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri detenuti diversi da cani, gatti e furetti è consentito solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali hanno rispettato il pertinente periodo di permanenza indicato nelle seguenti tabelle dell’allegato III in modo continuativo immediatamente prima della data di spedizione nell’Unione:
i)
tabella 1 in caso di ungulati, api mellifere e bombi;
ii)
tabella 2 in caso di pollame e volatili in cattività;
b)
gli animali:
i)
sono rimasti in modo continuativo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nel corso del periodo indicato nella seconda colonna della tabella 1 e nella terza colonna della tabella 2 dell’allegato III;
ii)
sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine, in cui nessun animale è stato introdotto nel corso del periodo indicato nella terza colonna della tabella 1 e nella quarta colonna della tabella 2 dell’allegato III;
iii)
non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nel corso del periodo indicato nella quarta colonna della tabella 1 e nella quinta colonna della tabella 2 dell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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