Art. 9
Campionamenti, prove di laboratorio e altre prove
In vigore dal 30 gen 2020
Campionamenti, prove di laboratorio e altre prove
L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se sono stati effettuati campionamenti, prove di laboratorio e altre prove richieste dal presente regolamento:
a)
su campioni prelevati dall’autorità competente o sotto il controllo dell’autorità competente:
i)
del paese terzo o territorio di origine se il campionamento e le prove devono essere effettuati prima dell’ingresso nell’Unione;
o
ii)
dello Stato membro di destinazione se il campionamento e le prove devono essere effettuati dopo l’ingresso nell’Unione;
b)
conformemente:
i)
ai metodi e alle procedure pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 e al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (17);
o
ii)
ai fini dell’ingresso nell’Unione di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, ai metodi e alle procedure di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (18);
o
iii)
alle procedure descritte nel presente regolamento, laddove espressamente richiesto;
c)
in un laboratorio ufficiale designato a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-9