Art. 10

Indennità da malattia del luogo di origine e condizioni specifiche

In vigore dal 30 gen 2020
Indennità da malattia del luogo di origine e condizioni specifiche 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se l’indennità da determinate malattie del paese terzo o territorio di origine o della loro zona, o dello stabilimento di origine degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale, quale richiesta dal presente regolamento, è stata dimostrata dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine: a) conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione; o b) per le malattie che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689, conformemente a norme specifiche allorché tali norme sono stabilite nel presente regolamento, e al programma di sorveglianza delle malattie attuato dal paese terzo o territorio di origine, che: i) deve essere stato presentato alla Commissione a fini di valutazione e contenere almeno le informazioni di cui all’allegato II; ii) fornisce, secondo la valutazione dalla Commissione, le necessarie garanzie sull’indennità da malattia in base: — alle norme in materia di sorveglianza delle malattie di cui agli del regolamento (UE) 2016/429; — alle norme integrative relative all’organizzazione della sorveglianza e alle norme per la conferma della malattia e le definizioni di caso di cui alla parte II, capo 1, sezioni 1 e 2 e , del regolamento delegato (UE) 2020/689; iii) deve essere in vigore da un periodo di tempo sufficiente a garantirne la piena attuazione e una corretta supervisione. 2.   In caso di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, qualora sia richiesta l’indennità da determinate malattie del compartimento di origine, l’ingresso nell’Unione di partite di tali animali e prodotti è consentito solo se l’autorità competente del paese terzo di origine ha dimostrato l’indennità da malattia conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b). 3.   Qualora il presente regolamento imponga condizioni specifiche relative all’indennità da determinate malattie del paese terzo o territorio di origine o della loro zona: a) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine deve avere garantito in precedenza la conformità a tali condizioni; b) l’Unione ha espressamente assegnato tali condizioni specifiche, nell’elenco, al paese terzo, territorio, loro zona o loro compartimento elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
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Indennità da malattia del luogo di origine e condizioni specifiche (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo