Art. 12
Deroghe relative al periodo di permanenza per i cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali
In vigore dal 30 gen 2020
Deroghe relative al periodo di permanenza per i cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali
1. In deroga all’, lettera b), punto i), si considera che gli equini diversi dagli equini destinati alla macellazione abbiano rispettato il periodo di permanenza di cui alla tabella 1 dell’allegato III, se, prima della loro spedizione nell’Unione, hanno soggiornato per il periodo indicato nella seconda colonna della tabella 1 dell’allegato III, oltre che nel paese terzo o territorio di origine o loro zona, anche:
a)
in uno Stato membro;
o
b)
in caso di cavalli registrati, in un paese terzo o territorio di permanenza intermedia o una loro zona elencati, a partire dai quali l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati è autorizzato a tal fine e a condizione che siano stati introdotti nel paese terzo o territorio di origine, o nella loro zona, conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale che forniscono garanzie di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili all’ingresso diretto nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse e competizioni a partire da tale paese terzo o territorio di permanenza intermedia o loro zona.
2. In deroga all’, lettera b), punto ii), si considera che i cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri abbiano rispettato le prescrizioni in materia di permanenza di cui alla terza colonna della tabella 1 dell’allegato III se hanno soggiornato nel paese terzo di origine o nel paese terzo di permanenza intermedia in stabilimenti diversi dallo stabilimento di origine che:
a)
erano sotto la supervisione del veterinario ufficiale di un paese terzo o territorio;
b)
non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, comprese restrizioni connesse alle pertinenti malattie di cui all’allegato I e alle pertinenti malattie emergenti;
c)
soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’.
3. Sempre in deroga all’, lettera b), punto ii), è consentito l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri che sono stati a contatto con equini introdotti nel paese terzo, territorio o loro zona a partire da un altro paese terzo, territorio o loro zona, o a partire da un’altra zona del paese terzo o territorio di origine, purché:
a)
tali equini siano stati introdotti nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili all’ingresso diretto di tali equini nell’Unione;
b)
la possibilità di un contatto diretto con altri animali sia limitata al periodo della corsa, della competizione o della manifestazione culturale equestre, compreso il periodo del relativo addestramento e riscaldamento nonché quello della presentazione prima della corsa.
Storico versioni
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