Art. 8

Prescrizioni generali relative agli stabilimenti di origine degli animali

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni generali relative agli stabilimenti di origine degli animali In aggiunta alle prescrizioni specifiche di cui alle parti da II a V, l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se lo stabilimento di origine degli animali detenuti, o lo stabilimento di origine degli animali detenuti da cui sono stati ottenuti il materiale germinale o i prodotti di origine animale, soddisfa le seguenti prescrizioni: a) deve essere registrato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine e deve aver ottenuto l’assegnazione di un numero di registrazione unico; b) deve essere riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, se richiesto dal presente regolamento e alle condizioni da questo previste, e deve aver ottenuto l’assegnazione di un numero di riconoscimento unico; c) deve essere sotto il controllo dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine; d) deve disporre di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per un periodo minimo di tre anni, una documentazione contenente almeno le seguenti informazioni: i) le specie, le categorie, il numero e, se del caso, l’identificazione degli animali presenti nello stabilimento; ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento; e) deve essere oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell’identificazione dei segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all’allegato I pertinenti per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale e le malattie emergenti, e della relativa informazione. Tali visite di sanità animale hanno luogo ad intervalli proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento interessato.
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