Art. 6
Legislazione nazionale e sistemi di sanità animale del paese terzo o territorio di origine
In vigore dal 30 gen 2020
Legislazione nazionale e sistemi di sanità animale del paese terzo o territorio di origine
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o un territorio in cui:
a)
qualsiasi sospetto o caso confermato di una malattia elencata di cui all’allegato I, pertinente per le specie elencate di animali presenti nella partita o per le specie elencate di animali da cui sono ottenuti il materiale germinale o i prodotti di origine animale presenti nella partita autorizzati ad entrare nell’Unione, debba essere notificato e comunicato per legge all’autorità competente;
b)
siano in vigore sistemi per l’individuazione delle malattie emergenti;
c)
siano in vigore sistemi per garantire che l’alimentazione con rifiuti alimentari non sia una fonte delle malattie elencate di cui all’allegato I per:
i)
gli animali destinati all’ingresso nell’Unione;
o
ii)
gli animali da cui è ottenuto il materiale germinale destinato all’ingresso nell’Unione;
o
iii)
gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione è consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona dove possono essere legalmente immesse sul mercato e commercializzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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