Art. 7
Prescrizioni generali relative allo stato sanitario degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni generali relative allo stato sanitario degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali è consentito solo se gli animali di tali partite:
a)
non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, attuato nel paese terzo o territorio di origine;
b)
non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento del carico per la spedizione nell’Unione;
c)
sono originari di uno stabilimento che, al momento della spedizione da tale stabilimento verso l’Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione:
i)
per motivi di sanità animale;
ii)
in caso di animali di acquacoltura, per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale è consentito solo se tale materiale germinale è stato ottenuto da animali che al momento della raccolta:
a)
non presentavano sintomi di malattie trasmissibili;
b)
erano detenuti in uno stabilimento non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, comprese restrizioni connesse alle pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e alle malattie emergenti.
3. L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se tali prodotti sono stati ottenuti da animali che:
a)
in caso di animali terrestri, non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento:
i)
dell’abbattimento o della macellazione, per la produzione di carni fresche e di prodotti a base di carne;
o
ii)
della raccolta di latte o uova;
b)
in caso di animali acquatici, non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione o della raccolta per la produzione di prodotti di origine animale;
c)
non sono stati abbattuti, macellati o, in caso di molluschi e crostacei vivi, rimossi dall’acqua nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
d)
erano detenuti in uno stabilimento non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, tra cui, se pertinenti, le malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, al momento:
i)
dell’abbattimento o della macellazione di tali animali per la produzione di carni fresche e prodotti a base di carne o di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici; o
ii)
della raccolta di latte e uova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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