Art. 4

Data di certificazione delle partite

In vigore dal 30 gen 2020
Data di certificazione delle partite 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento è consentito solo a condizione che tali partite siano state certificate per la spedizione nell’Unione non prima della data in cui il paese terzo o territorio di origine o la loro zona, o il loro compartimento in caso di animali di acquacoltura, sono stati elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. 2.   L’ingresso nell’Unione di partite di animali, uova da cova e prodotti di origine animale originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona, o di un loro compartimento in caso di animali di acquacoltura, non è consentito a decorrere dalla data in cui tale paese terzo, territorio, zona o compartimento non soddisfano più le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali, uova da cova o prodotti di origine animale, tranne qualora l’Unione abbia assegnato condizioni specifiche, nell’elenco, al paese terzo, territorio o loro zona elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, uova da cova o prodotti di origine animale.
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Data di certificazione delle partite (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo