Art. 5

Obblighi degli operatori

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi degli operatori 1.   Gli operatori responsabili dell’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento presentano tali partite all’autorità competente dell’Unione ai fini dei controlli ufficiali di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e garantiscono che esse soddisfino le seguenti prescrizioni: a) le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui agli e agli articoli da 6 a 10; b) le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale della partita e all’uso previsto di cui alle parti da II a VI. 2.   Gli operatori responsabili dei movimenti delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dal punto di ingresso nell’Unione al luogo di destinazione e gli operatori responsabili della manipolazione di tali partite dopo l’ingresso nell’Unione garantiscono che: a) il loro ingresso nell’Unione sia consentito dall’autorità competente conformemente all’; b) esse soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali partite dopo l’ingresso nell’Unione applicabili alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI; c) esse non siano utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state certificate dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine per l’ingresso nell’Unione.
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Obblighi degli operatori (Art. 5 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo