Art. 47

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per le uova da cova di origine delle partite di pulcini di un giorno

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per le uova da cova di origine delle partite di pulcini di un giorno L’ingresso nell’Unione di partite di pulcini di un giorno è consentito solo se gli animali di tali partite sono nati da uova da cova che: a) soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di cui alla parte III, titolo 2; b) prima di essere spedite all’incubatoio, sono state marcate secondo le istruzioni dell’autorità competente; c) erano state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente; d) non sono state a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore, volatili in cattività o volatili selvatici, né durante il trasporto all’incubatoio né nell’incubatoio stesso.
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Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per le uova da cova di origine delle partite di pulcini di un giorno (Art. 47 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo