Art. 49

Deroga e prescrizioni specifiche per le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

In vigore dal 30 gen 2020
Deroga e prescrizioni specifiche per le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti In deroga all’, paragrafo 3, agli nonché agli articoli da 43 a 48, l’ingresso nell’Unione di partite contenenti meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti è consentito a condizione che tali partite soddisfino le seguenti prescrizioni: a) il pollame proviene da stabilimenti: i) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione o la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno; ii) attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione; b) il pollame o, in caso di pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno è stato isolato presso lo stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione; c) per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità: i) il pollame non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; ii) se i gruppi (parent) dei pulcini di un giorno sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII; d) se il pollame o il gruppo (parent) dei pulcini di un giorno è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle: i) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano: — i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o — i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1; ii) per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4; e) nelle prove effettuate conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato XVII per sottoporre a prova le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e meno di 20 uova da cova di tale pollame prima dell’ingresso nell’Unione, il pollame o, in caso di pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione dai seguenti agenti: i) Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum e Mycoplasma gallisepticum in caso di Gallus gallus; ii) Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(k)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum in caso di Meleagris gallopavo; iii) Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroga e prescrizioni specifiche per le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti (Art. 49 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo