Art. 14
Norme generali per la spedizione nell’Unione di animali terrestri
In vigore dal 30 gen 2020
Norme generali per la spedizione nell’Unione di animali terrestri
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri è consentito solo se gli animali di tali partite, tra il momento del carico nello stabilimento di origine per la spedizione nell’Unione e il momento del loro arrivo nell’Unione, non sono stati a contatto con altri animali terrestri:
a)
della stessa specie, non destinati all’ingresso nell’Unione;
b)
di altre specie elencate per le stesse malattie, non destinati all’ingresso nell’Unione;
c)
di stato sanitario inferiore.
2. In caso di trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia, su strada o a piedi, l’ingresso nell’Unione delle partite di cui al paragrafo 1 è consentito solo se tali partite non sono state trasportate attraverso, scaricate o trasbordate in paesi terzi, territori o loro zone non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali e per il loro uso previsto nell’Unione.
3. In caso di trasporto via mare, anche solo per una parte del viaggio, l’ingresso nell’Unione delle partite di cui al paragrafo 1 è consentito solo se tali partite arrivano nell’Unione accompagnate da una dichiarazione, allegata al certificato sanitario che accompagna gli animali e firmata dal comandante della nave, che fornisce le seguenti informazioni:
a)
il porto di partenza nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona;
b)
il porto di arrivo nell’Unione;
c)
i porti di scalo, qualora la nave abbia fatto scalo in porti al di fuori del paese terzo o territorio di origine degli animali o della loro zona;
d)
conferma del rispetto delle seguenti prescrizioni durante il viaggio verso l’Unione:
i)
gli animali sono rimasti a bordo;
ii)
mentre si trovavano a bordo gli animali non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore.
Storico versioni
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