Art. 16
Deroga per il trasbordo di equini in paesi terzi o territori non elencati
In vigore dal 30 gen 2020
Deroga per il trasbordo di equini in paesi terzi o territori non elencati
In deroga all’, paragrafo 2, in caso di partite di equini che, durante il trasporto degli animali verso l’Unione, sono state trasbordate su un altro mezzo di trasporto in paesi terzi, territori o loro zone non elencati per l’ingresso nell’Unione della categoria specifica di equini, tali partite sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali di tali partite sono stati trasportati nell’Unione via mare o per via aerea;
b)
gli animali di tali partite sono stati trasbordati direttamente dal mezzo di trasporto originale di spedizione sull’altro mezzo di trasporto per proseguire il viaggio;
c)
nel corso dell’operazione di trasbordo:
i)
è stata garantita una protezione efficace contro i vettori delle pertinenti malattie animali e gli equini non sono venuti a contatto con equini di stato sanitario inferiore;
ii)
gli animali di tali partite sono stati trasferiti direttamente e il più rapidamente possibile, per proseguire il viaggio, su una nave o un aeromobile che soddisfano le prescrizioni di cui all’, senza lasciare i confini del porto o dell’aeroporto e sotto la supervisione diretta di un veterinario ufficiale;
d)
un veterinario ufficiale deve aver certificato che la partita era conforme alle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Storico versioni
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