Art. 17

Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri detenuti è consentito solo se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportarle: a) sono costruiti in modo che: i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; iv) in caso di pollame e volatili in cattività, sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di piume; b) sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, e sono stati asciugati o lasciati asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di animali destinati all’ingresso nell’Unione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica al trasporto di partite di api mellifere e bombi destinate all’ingresso nell’Unione.
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Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri (Art. 17 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo