Art. 15
Deroga per il trasbordo di animali terrestri, diversi dagli equini, in paesi terzi o territori non elencati in caso di problemi tecnici o di altri incidenti imprevisti
In vigore dal 30 gen 2020
Deroga per il trasbordo di animali terrestri, diversi dagli equini, in paesi terzi o territori non elencati in caso di problemi tecnici o di altri incidenti imprevisti
1. In deroga all’, paragrafo 2, l’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri, diversi dagli equini, che, per proseguire il viaggio, sono state trasbordate dal mezzo di trasporto originale di spedizione su un altro mezzo di trasporto in un paese terzo, territorio o loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali solo se l’operazione di trasbordo è stata effettuata a causa di un problema tecnico o di un altro incidente imprevisto che ha causato problemi logistici durante il trasporto degli animali verso l’Unione via mare o per via aerea, al fine di completare il trasporto al punto di ingresso nell’Unione, purché:
a)
l’ingresso delle partite di animali nell’Unione sia autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, ove applicabile, degli Stati membri di passaggio fino all’arrivo al luogo di destinazione nell’Unione;
b)
il trasbordo sia avvenuto per tutta la durata dell’operazione sotto la supervisione di un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio per garantire che:
i)
siano state applicate misure efficaci di protezione contro i vettori delle pertinenti malattie animali;
ii)
siano state adottate misure efficaci per evitare contatti diretti e indiretti tra gli animali destinati all’ingresso nell’Unione e altri animali;
iii)
nel mezzo di trasporto utilizzato per proseguire il viaggio verso l’Unione non siano stati aggiunti mangimi, acqua o materiali da lettiera originari di paesi terzi, territori o loro zone non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali;
iv)
gli animali di tali partite siano stati trasferiti direttamente e il più rapidamente possibile, per proseguire il viaggio verso l’Unione, su una nave o un aeromobile che soddisfano le prescrizioni di cui all’, senza lasciare i confini del porto o dell’aeroporto;
c)
la partita di animali sia accompagnata da una dichiarazione dell’autorità competente del paese terzo o territorio in cui è stato effettuato il trasferimento, che fornisce informazioni sull’operazione di trasferimento e attesta che sono state adottate misure pertinenti per soddisfare le prescrizioni di cui alla lettera b).
2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alle partite di api mellifere e di bombi.
Storico versioni
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