Art. 19
Movimenti e manipolazione degli animali terrestri dopo l’ingresso
In vigore dal 30 gen 2020
Movimenti e manipolazione degli animali terrestri dopo l’ingresso
1. Dopo l’ingresso nell’Unione, le partite di animali terrestri sono trasportate direttamente e senza indugio:
a)
nello stabilimento di destinazione nell’Unione, dove rimangono come minimo per il periodo di tempo prescritto nei pertinenti articoli specifici di cui alle parti da II a V;
b)
nel macello di destinazione nell’Unione, in caso di animali destinati alla macellazione, dove devono essere macellati entro cinque giorni dalla data di arrivo nell’Unione.
2. Se le partite di animali terrestri che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona sono destinate a un macello, a uno stabilimento riconosciuto di quarantena o a uno stabilimento confinato nell’Unione, il trasporto e l’arrivo della partita al luogo di destinazione sono controllati conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione (19).
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all’ingresso nell’Unione di equini registrati provenienti da paesi terzi né al reingresso dopo un’esportazione temporanea di cavalli registrati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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