Art. 21

Identificazione degli ungulati

In vigore dal 30 gen 2020
Identificazione degli ungulati 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con un mezzo fisico di identificazione recante in modo visibile, leggibile e indelebile: a) il codice di identificazione dell’animale, che stabilisce un collegamento inequivocabile tra l’animale e il certificato sanitario che lo accompagna; b) il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. 2.   L’ingresso nell’Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine almeno con uno dei seguenti metodi: a) un transponder iniettabile o un marchio auricolare che presenti in modo visibile, leggibile e indelebile: i) il codice di identificazione dell’animale, che stabilisce un collegamento inequivocabile tra l’animale e il certificato sanitario che lo accompagna; ii) il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166, in forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre; b) in caso di equini diversi da quelli destinati alla macellazione, un documento di identificazione, rilasciato al più tardi al momento della certificazione per l’ingresso nell’Unione, che: i) descrive e rappresenta l’animale, compresi i metodi alternativi di identificazione, in modo da stabilire un collegamento inequivocabile tra l’animale e il documento di identificazione che lo accompagna; ii) contiene informazioni sul codice individuale emesso da un transponder iniettabile impiantato nel caso in cui tale codice non sia conforme alle specifiche di cui alla lettera a). 3.   In deroga al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinati a stabilimenti confinati può essere consentito se tali animali sono identificati individualmente mediante un transponder iniettabile o un metodo alternativo di identificazione che garantisce un collegamento inequivocabile tra l’animale e la documentazione di entrata che lo accompagna. 4.   Se gli ungulati sono identificati con un identificatore elettronico non conforme alle norme ISO 11784 e 11785, l’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione delle partite di ungulati fornisce il dispositivo di lettura che consente in qualsiasi momento di verificare l’identificazione dell’animale.
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Identificazione degli ungulati (Art. 21 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo