Art. 18

Prescrizioni relative ai contenitori in cui gli animali terrestri sono trasportati nell’Unione

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative ai contenitori in cui gli animali terrestri sono trasportati nell’Unione L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri detenuti è consentito solo se i contenitori in cui gli animali terrestri detenuti sono trasportati nell’Unione sui mezzi di trasporto: a) soddisfano le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a); b) contengono unicamente animali delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento; c) sono: i) contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo; o ii) puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico degli animali destinati all’ingresso nell’Unione.
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Prescrizioni relative ai contenitori in cui gli animali terrestri sono trasportati nell’Unione (Art. 18 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo