Art. 13

Ispezione degli animali terrestri prima della spedizione nell’Unione

In vigore dal 30 gen 2020
Ispezione degli animali terrestri prima della spedizione nell’Unione 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 24 ore precedenti il carico per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti. In caso di pollame e volatili in cattività, l’ispezione riguarda sia gli animali destinati ad essere spediti nell’Unione sia il gruppo di origine. 2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, in caso di equini registrati l’ispezione ivi prevista può essere effettuata nelle 48 ore precedenti il carico per la spedizione nell’Unione o l’ultimo giorno lavorativo precedente la spedizione nell’Unione. 3.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, in caso di cani, gatti e furetti l’ispezione ivi prevista può essere effettuata nelle 48 ore precedenti il carico per la spedizione nell’Unione.
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Ispezione degli animali terrestri prima della spedizione nell’Unione (Art. 13 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo