Art. 50
Obblighi degli operatori dello stabilimento di destinazione dopo l’ingresso nell’Unione di partite di pollame
In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi degli operatori dello stabilimento di destinazione dopo l’ingresso nell’Unione di partite di pollame
1. Gli operatori dello stabilimento di destinazione tengono il pollame riproduttore, il pollame da reddito, ad eccezione del pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, e i pulcini di un giorno che sono entrati nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona nello stabilimento di destinazione dalla data di arrivo per un periodo continuativo:
a)
di almeno sei settimane;
o
b)
fino al giorno della macellazione, se gli animali sono macellati entro sei settimane dalla data di arrivo.
2. In caso di pollame diverso dai ratiti, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere ridotto a tre settimane, a condizione che, su richiesta dell’operatore, siano stati effettuati, con esito positivo, il campionamento e le prove di cui all’, lettera b).
3. Gli operatori dello stabilimento di destinazione provvedono affinché il pollame di cui al paragrafo 1 sia sottoposto a un’ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale presso lo stabilimento di destinazione entro la data di scadenza dei periodi pertinenti previsti in tale paragrafo.
4. Durante i periodi di cui al paragrafo 1, gli operatori tengono il pollame entrato nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona separato dagli altri gruppi di pollame.
5. Qualora il pollame di cui al paragrafo 1 sia posto nello stesso gruppo di altro pollame presente nello stabilimento di destinazione, i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), decorrono dalla data di introduzione dell’ultimo volatile nello stabilimento di destinazione e nessun capo di pollame presente è spostato dal gruppo prima dello scadere di tali periodi.
Storico versioni
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