Art. 24

Ungulati della partita

In vigore dal 30 gen 2020
Ungulati della partita 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni: a) non sono stati vaccinati contro le malattie di categoria A indicate nelle tabelle che figurano: i) all’allegato IV, parte C, punto 1, in caso di ungulati diversi dagli equini; o ii) all’allegato IV, parte C, punto 2, in caso di equini; b) tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine al momento del loro arrivo nell’Unione, non devono essere stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite nelle tabelle che figurano: i) all’allegato VIII, punti 1 e 2, in caso di ungulati diversi dagli equini; o ii) all’allegato VIII, punti 3 e 4, in caso di equini. 2.   Per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) e l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B.suis, l’ingresso nell’Unione di partite di specie elencate di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite non sono stati vaccinati contro tali malattie. 3.   Per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l’ingresso nell’Unione di partite di specie elencate di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro detta malattia nei 60 giorni precedenti la data del movimento. 4.   L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di categoria C di cui all’allegato VII, per le quali le specie di ungulati sono elencate, è consentito solo se gli animali di tali partite non sono stati vaccinati contro tali malattie. 5.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di maschi non castrati di ovini e di ungulati della famiglia Tayassuidae è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le pertinenti prescrizioni specifiche per l’infezione da Brucella di cui all’allegato X. 6.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le condizioni specifiche di cui all’allegato XI, punto 2, in funzione del gruppo sanitario, determinato conformemente all’allegato XI, punto 1, al quale il paese terzo, il territorio o la loro zona sono stati assegnati nell’elenco.
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Ungulati della partita (Art. 24 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo