Art. 23

Stabilimento di origine degli ungulati

In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine degli ungulati 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite: a) provengano da uno stabilimento all’interno del quale e intorno al quale, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all’allegato VIII, per le quali le specie di ungulati destinati all’ingresso nell’Unione sono elencate, in un’area e per il periodo indicati nelle tabelle che figurano: i) ai punti 1 e 2 di tale allegato per gli ungulati diversi dagli equini; o ii) ai punti 3 e 4 di tale allegato per gli equini; b) nel periodo di cui alla lettera a), non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore. 2.   Per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini, caprini, camelidi e cervidi è consentito solo se lo stabilimento di origine degli animali di tali partite soddisfa le prescrizioni pertinenti di cui all’allegato IX, punto 1. 3.   Per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini, caprini, suini, camelidi e cervidi è consentito solo se lo stabilimento di origine degli animali di tali partite soddisfa le prescrizioni pertinenti di cui all’allegato IX, punto 2.
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Stabilimento di origine degli ungulati (Art. 23 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo