Art. 22
Paese terzo o territorio di origine degli ungulati o loro zona
In vigore dal 30 gen 2020
Paese terzo o territorio di origine degli ungulati o loro zona
1. L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni dalle malattie di categoria A di cui alla tabella dell’allegato IV, parte A, punto 1, per il periodo in essa indicato.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona:
a)
indenni dalle malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato IV, parte A, punto 2, per il periodo in essa indicato;
b)
in cui, nel periodo indicato, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato IV, parte A, punto 3.
3. I periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti per le malattie indicate nell’allegato IV, parte B, alle pertinenti condizioni specifiche ivi indicate.
4. L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro le malattie di categoria A di cui all’allegato IV, parte C, conformemente alle indicazioni che figurano:
a)
al punto 1 di tale allegato, in caso di ungulati diversi dagli equini;
b)
al punto 2 di tale allegato, in caso di equini.
5. Per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), l’ingresso nell’Unione di partite di bovini è consentito solo se gli animali di tali partite:
a)
sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia senza vaccinazione;
o
b)
soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, punto 1.
6. Per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini e caprini è consentito solo se gli animali di tali partite:
a)
sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia senza vaccinazione;
o
b)
soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, punto 2.
7. Per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati delle specie elencate è consentito solo se gli animali di tali partite:
a)
sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione; o
b)
soddisfano una delle condizioni specifiche di cui all’allegato VI, parte A.
8. Per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini è consentito solo se tali animali:
a)
sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia;
o
b)
soddisfano le condizioni specifiche di cui all’allegato VI, parte B.
9. L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di categoria C di cui all’allegato VII, per le quali le specie di ungulati sono elencate, è consentito solo se gli animali di tali partite:
a)
sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tali malattie per le specie pertinenti;
o
b)
soddisfano le pertinenti prescrizioni supplementari di cui al suddetto allegato.
Storico versioni
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