Art. 22

Paese terzo o territorio di origine degli ungulati o loro zona

In vigore dal 30 gen 2020
Paese terzo o territorio di origine degli ungulati o loro zona 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni dalle malattie di categoria A di cui alla tabella dell’allegato IV, parte A, punto 1, per il periodo in essa indicato. 2.   L’ingresso nell’Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona: a) indenni dalle malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato IV, parte A, punto 2, per il periodo in essa indicato; b) in cui, nel periodo indicato, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato IV, parte A, punto 3. 3.   I periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti per le malattie indicate nell’allegato IV, parte B, alle pertinenti condizioni specifiche ivi indicate. 4.   L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro le malattie di categoria A di cui all’allegato IV, parte C, conformemente alle indicazioni che figurano: a) al punto 1 di tale allegato, in caso di ungulati diversi dagli equini; b) al punto 2 di tale allegato, in caso di equini. 5.   Per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), l’ingresso nell’Unione di partite di bovini è consentito solo se gli animali di tali partite: a) sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia senza vaccinazione; o b) soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, punto 1. 6.   Per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini e caprini è consentito solo se gli animali di tali partite: a) sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia senza vaccinazione; o b) soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, punto 2. 7.   Per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati delle specie elencate è consentito solo se gli animali di tali partite: a) sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione; o b) soddisfano una delle condizioni specifiche di cui all’allegato VI, parte A. 8.   Per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini è consentito solo se tali animali: a) sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tale malattia; o b) soddisfano le condizioni specifiche di cui all’allegato VI, parte B. 9.   L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di categoria C di cui all’allegato VII, per le quali le specie di ungulati sono elencate, è consentito solo se gli animali di tali partite: a) sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da tali malattie per le specie pertinenti; o b) soddisfano le pertinenti prescrizioni supplementari di cui al suddetto allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Paese terzo o territorio di origine degli ungulati o loro zona (Art. 22 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo