Art. 26

Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione

In vigore dal 30 gen 2020
Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione Dopo l’ingresso nell’Unione, gli ungulati, ad eccezione dei cavalli destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri, restano nello stabilimento di destinazione per un periodo pari almeno ai 30 giorni successivi al loro arrivo in tale stabilimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione (Art. 26 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo