Art. 26
Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione
In vigore dal 30 gen 2020
Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione
Dopo l’ingresso nell’Unione, gli ungulati, ad eccezione dei cavalli destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri, restano nello stabilimento di destinazione per un periodo pari almeno ai 30 giorni successivi al loro arrivo in tale stabilimento.
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