Art. 28

Norme specifiche per l’ingresso di ungulati destinati a stabilimenti confinati

In vigore dal 30 gen 2020
Norme specifiche per l’ingresso di ungulati destinati a stabilimenti confinati 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a stabilimenti confinati è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni: a) devono provenire da uno stabilimento confinato che figura in un elenco di stabilimenti confinati, redatto conformemente all’, dai quali è consentito l’ingresso di ungulati nell’Unione; b) devono essere stati spediti direttamente dallo stabilimento confinato di origine a uno stabilimento confinato nell’Unione. 2.   L’autorità competente dello Stato membro di destinazione rilascia un’autorizzazione specifica per l’ingresso di ciascuna partita di ungulati di cui al paragrafo 1, a seguito dell’esito favorevole di una valutazione dei potenziali rischi che l’ingresso di tale partita può comportare per l’Unione. 3.   L’ingresso nell’Unione di ogni partita di ungulati di cui al paragrafo 1 e i loro movimenti attraverso Stati membri diversi dallo Stato membro di destinazione sono consentiti solo previa autorizzazione delle autorità competenti di tali Stati membri di passaggio. Tale autorizzazione è rilasciata solo se la valutazione del rischio effettuata dall’autorità competente degli Stati membri di passaggio, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro del luogo di destinazione nell’Unione, ha avuto esito favorevole. 4.   Lo Stato membro del luogo di destinazione delle partite di cui al paragrafo 1 notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e notifica direttamente al punto di ingresso degli ungulati nell’Unione, le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2, prima di qualsiasi eventuale movimento attraverso altri Stati membri e prima dell’arrivo degli ungulati nel loro territorio.
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Norme specifiche per l’ingresso di ungulati destinati a stabilimenti confinati (Art. 28 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo