Art. 9 · Campionamenti, prove di laboratorio e altre prove

Art. 9

Campionamenti, prove di laboratorio e altre prove

In vigore dal 30 gen 2020
Campionamenti, prove di laboratorio e altre prove L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se sono stati effettuati campionamenti, prove di laboratorio e altre prove richieste dal presente regolamento: a) su campioni prelevati dall’autorità competente o sotto il controllo dell’autorità competente: i) del paese terzo o territorio di origine se il campionamento e le prove devono essere effettuati prima dell’ingresso nell’Unione; o ii) dello Stato membro di destinazione se il campionamento e le prove devono essere effettuati dopo l’ingresso nell’Unione; b) conformemente: i) ai metodi e alle procedure pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 e al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (17); o ii) ai fini dell’ingresso nell’Unione di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, ai metodi e alle procedure di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (18); o iii) alle procedure descritte nel presente regolamento, laddove espressamente richiesto; c) in un laboratorio ufficiale designato a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/625.
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