Art. 33

Prescrizioni in materia di sanità animale per lo stabilimento di origine degli ungulati per quanto riguarda le malattie elencate

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni in materia di sanità animale per lo stabilimento di origine degli ungulati per quanto riguarda le malattie elencate L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a uno stabilimento confinato situato nell’Unione è consentito solo se lo stabilimento confinato di origine soddisfa le seguenti prescrizioni per quanto riguarda le malattie elencate: a) per quanto riguarda lo stabilimento confinato di origine degli ungulati, non sono state segnalate malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato XII, parte A, nei periodi in essa precisati per tali malattie elencate; b) per quanto riguarda l’area all’interno dello stabilimento confinato e intorno ad esso, non sono state segnalate malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato XII, parte B, nei periodi in essa precisati per tali malattie elencate.
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Prescrizioni in materia di sanità animale per lo stabilimento di origine degli ungulati per quanto riguarda le malattie elencate (Art. 33 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo