Art. 34
Prescrizioni in materia di sanità animale per gli ungulati della partita per quanto riguarda le malattie elencate
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni in materia di sanità animale per gli ungulati della partita per quanto riguarda le malattie elencate
L’ingresso nell’Unione di partite di ungulati destinate a uno stabilimento confinato situato nell’Unione è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni supplementari in materia di sanità animale:
a)
devono rispettare un periodo di permanenza nello stabilimento confinato di origine pari a un periodo continuativo di sei mesi o dalla nascita in caso di animali di età inferiore a sei mesi;
b)
non devono essere stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante:
i)
i 30 giorni precedenti la data della spedizione nell’Unione o dalla nascita in caso di animali di età inferiore a 30 giorni;
ii)
il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;
c)
per quanto riguarda le malattie di cui alla tabella dell’allegato XII, parte C, devono:
i)
essere originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona conformi ai periodi di indennità da malattia per le malattie pertinenti di cui a tale tabella;
o
ii)
soddisfare le pertinenti prescrizioni supplementari di cui all’allegato XII, parte D;
d)
non devono essere stati vaccinati secondo quanto indicato nella tabella dell’allegato XII, parte E;
e)
se sono stati vaccinati contro il carbonchio ematico e la rabbia, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine deve aver fornito informazioni relative alla data della vaccinazione, al vaccino utilizzato e all’eventuale prova eseguita per dimostrare una risposta immunitaria protettiva;
f)
devono essere stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte nei 40 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.
Se le garanzie specifiche di cui alla lettera c), punto ii), comprendono un periodo di quarantena in una struttura protetta dai vettori nello stabilimento confinato, tale struttura deve soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato XII, parte F.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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