Art. 117

Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), spedite da stabilimenti confinati

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di animali diversi da quelli di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e b), spedite da stabilimenti confinati L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali diversi da quelli di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e b), spedite da stabilimenti confinati elencati conformemente all’ è consentito solo se tali partite sono spedite in uno stabilimento confinato situato nell’Unione e purché: a) l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi che l’ingresso di tale materiale germinale può comportare per l’Unione; b) gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali; c) gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di uno stabilimento confinato nel paese terzo, territorio o zona di origine che figura in un elenco di stabilimenti confinati, stabilito conformemente all’, da cui può essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali di determinate specie; d) il materiale germinale sia destinato a uno stabilimento confinato nell’Unione, riconosciuto conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429; e) il materiale germinale sia trasportato direttamente nello stabilimento confinato di cui alla lettera d).
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Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), spedite da stabilimenti confinati (Art. 117 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo