Art. 116
Manipolazione delle uova da cova di volatili in cattività dopo l’ingresso nell’Unione e dei volatili in cattività nati da tali uova da cova
In vigore dal 30 gen 2020
Manipolazione delle uova da cova di volatili in cattività dopo l’ingresso nell’Unione e dei volatili in cattività nati da tali uova da cova
Gli operatori dello stabilimento di destinazione:
a)
collocano le uova da cova di volatili in cattività che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona in incubatrici separate dalle altre uova da cova;
b)
provvedono affinché i volatili in cattività nati dalle uova da cova di cui all’ siano tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena conformemente alle prescrizioni degli articoli da 59 a 61.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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