Art. 114.tit_1

Obblighi delle autorità per quanto riguarda il campionamento e le prove per i ratiti nati da uova da cova originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle

In vigore dal 30 gen 2020
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Obblighi delle autorità per quanto riguarda il campionamento e le prove per i ratiti nati da uova da cova originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle (Art. 114.tit_1 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo