Art. 118

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli animali donatori

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli animali donatori L’ingresso nell’Unione delle partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’ è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori che soddisfano le seguenti prescrizioni: a) non provengono da uno stabilimento né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all’insorgere di una malattia di categoria A o di una malattia emergente pertinente per le specie di appartenenza di tali animali terrestri detenuti; b) provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per le specie di tali animali terrestri detenuti per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti; c) sono rimasti in un unico stabilimento confinato di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni destinati all’ingresso nell’Unione; d) sono stati sottoposti a esame clinico da parte del veterinario dello stabilimento, responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, senza presentare sintomi di malattia il giorno della raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni; e) per quanto possibile, non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni destinati all’ingresso nell’Unione; f) sono identificati e registrati conformemente alle norme di tale stabilimento confinato.
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Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli animali donatori (Art. 118 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo